Art. 5
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[1]Vigilanza. (Art. 5 legge 30 gennaio 1896, n. 26).
[2]Le fabbriche di spirito (escluse quelle che pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi), gli opifici di rettificazione e quelli di trasformazione sono soggetti alla vigilanza permanente della finanza.
[3]L'accesso alle fabbriche ed agli opifici, esclusi i locali di abitazione, purche' siano distinti e separati, dovra' essere sempre aperto e libero agli agenti della finanza, si' di giorno come di notte, e l'esercente avra' l'obbligo di fornire gratuitamente, per uso degli agenti delegati alla vigilanza permanente, un locale nelle condizioni che saranno stabilite nel regolamento.
[4]Nelle fabbriche, che pagano la tassa in ragione della produttivita' giornaliera dei lambicchi, l'accesso deve essere lasciato aperto e libero agli agenti della finanza per tutto il tempo della lavorazione dichiarata.
[5]Per quanto si riferisce alle perquisizioni domiciliari, esse continueranno ad essere regolate dalle disposizioni vigenti.
[6]In ogni fabbrica o opificio di rettificazione dev'essere tenuto dal fabbricante o rettificatore un registro delle lavorazioni, fornito dall'Amministrazione, nel quale, di mano in mano che sono effettuate le singole operazioni, deve esserne fatta annotazione, secondo le norme che saranno stabilite dal regolamento, affinche' dal registro risulti in ogni momento la quantita' e la specie delle materie prime esistenti nella fabbrica o nell'opificio e di quelle messe in lavorazione, il numero e la specie delle operazioni compiute e lo stato di quelle in corso.
[7]Possono essere esonerate dalla tenuta del registro le fabbriche ammesse al pagamento della tassa in base alla produttivita' dei lambicchi per giornata o per cotta.
[8]La mancanza o la negata presentazione del registro o la tenuta irregolare di esso sono punite con multa non minore di lire cento ne' maggiore di lire mille. 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503
12Il Regio Decreto 2 settembre 1919, n. 1503 ha disposto (con l'art. 2, comma 1, lettera M) che "E' concessa amnistia per i delitti e le contravvenzioni previsti dalle leggi e dai decreti qui appresso indicati, e commessi fino alla data del presente decreto, in quanto le pene stabilite per tali reati, sole o congiunte, non superino il massimo di L. 2000 di multa o ammenda e di sei mesi di pena restrittiva della liberta' personale. [...] M. Articoli 5 e 23 a 33 del testo unico 16 settembre 1909, n. 704, con le modificazioni portate dalla tabella A annessa alla legge 8 giugno 1913, n. 572, ed articolo 4 della legge 23 dicembre 1915, n. 1794, per la tassa di fabbricazione sugli spiriti".
Testo vigente dal 17 settembre 1919 al 24 novembre 1921 · versione 14 su Normattiva