Art. 7
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[1]Trasporti vincolati a bolletta a cauzione. (Art. 7 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 2 legge 29 giugno 1905, n. 308).
[2]Gli spiriti soggetti alla tassa possono, sotto vincolo di bolletta a cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci da una dogana ad un'altra, far passaggio:
- a)dalle fabbriche alle dogane, ai depositi doganali, agli opifici di rettificazione e ai magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, nonche' ai magazzini per la preparazione del cognac ed a quelli annessi alle fabbriche d'aceto;
- b)dagli opifici di rettificazione ad altri opifici di rettificazione, alle dogane, ai depositi doganali ed ai magazzini summentovati;
- c)dai magazzini dei commercianti all'ingrosso alle dogane ed ai depositi doganali.
[3]E' ammesso il trasporto del cognac da un magazzino nelle condizioni di cui al successivo art. 9, ad altro magazzino nelle identiche condizioni.
[4]Gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta, nonche' i cognacs, dovranno essere accompagnati da bolletta a cauzione dagli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione alle dogane, per le quali avviene la loro esportazione.
Testo vigente dal 12 novembre 1909 al 24 novembre 1921 · versione 0 su Normattiva