Art. 7
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[1]Trasporti vincolati a bolletta a cauzione. (Art. 7 legge 30 gennaio 1896, n. 26, e art. 2 legge 29 giugno 1905, n. 308).
[2]Gli spiriti soggetti alla tassa possono, sotto vincolo di bolletta a cauzione, osservate le prescrizioni della legge doganale relative al trasporto delle merci da una dogana ad un'altra, far passaggio:
- a)dalle fabbriche alle dogane, ai depositi doganali, agli opifici di rettificazione e ai magazzini dei commercianti all'ingrosso e degli esercenti stabilimenti per la concia dei vini, dei mosti e delle frutta da esportarsi, nonche' ai magazzini per la preparazione del cognac ed a quelli annessi alle fabbriche d'aceto; ((b) dagli opifici di rettificazione alle dogane, ai depositi doganali, ai magazzini summentovati e ad altri opifici di rettificazione se si tratta di spiriti greggi da rettificare));
- c)dai magazzini dei commercianti all'ingrosso alle dogane ed ai depositi doganali.
[3]E' ammesso il trasporto del cognac da un magazzino nelle condizioni di cui al successivo art. 9, ad altro magazzino nelle identiche condizioni.
[4]Gli spiriti aggiunti ai vini, ai mosti ed alle frutta, nonche' i cognacs, dovranno essere accompagnati da bolletta a cauzione dagli stabilimenti di concia o dai magazzini di preparazione alle dogane, per le quali avviene la loro esportazione.
Testo vigente dal 24 novembre 1921 al 16 dicembre 2010 · versione 17 su Normattiva