Art. 125

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 30 agosto 1888 al 27 luglio 1910. Leggi il testo vigente →

[1]Compiuta la ferma, tutti i militari di 1ª categoria sono, in tempo di pace, inviati in congedo illimitato, rimanendo ascritti all'esercito permanente. Quelli stati assegnati alla regia marina militare continueranno a far parte del corpo reale equipaggi.

[2]I sottufficiali delle varie armi ed i militari con la ferma di anni uno, lue o tre, compresi quelli stati assegnati alla regia marina militare, fanno poi passaggio, nell'ottavo o nono anno del loro obbligo servizio, alla milizia mobile e ad essa rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso, eccettuati i militari delle compagnie operai, i quali restano fino a quest'ultima data a far parte dell'esercito permanente.

[3]I militari con la ferma di anni quattro o cinque, (eccettuati i sottufficiali ai quali e' applicabile il disposto del precedente alinea) non fanno passaggio alla milizia mobile, ma restano ascritti all'esercito permanente fino al 31 dicembre del nono anno dell'obbligo di servizio.

[4]Decorso rispettivamente il detto periodo di tempo, tutti i militari passeranno a far parte della milizia territoriale.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 27 luglio 1910 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art125 · fonte su Normattiva