Art. 125
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[1]((Tutti i militari di lª e 2ª categoria che sono inviati in congedo illimitato, rimangono ascritti all'esercito permanente. Essi fanno poi passaggio nell'8° o 9° anno del loro obbligo di servizio alla milizia mobile e vi rimangono ascritti fino al 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo stesso, dopo di che passano alla milizia territoriale.
[2]Peraltro i militari con ferma di cinque anni (eccettuati i' sottufficiali) passano direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 9° anno dell'obbligo di servizio ed i militari trasferiti dalla marina nell'esercito per effetto dell'art. 1 della legge 1° febbraio 1900, n. 26, passano puro direttamente dall'esercito permanente alla milizia territoriale il 31 dicembre del 12° anno dell'obbligo di servizio)).
Testo vigente dal 27 luglio 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 8 su Normattiva