Art. 135
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E' fatta facolta' al ministro della guerra di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e di 2ª categoria sino al 1° del mese di luglio successivo al 31 dicembre dell'anno in cui dovrebbero rispettivamente farvi passaggio ai termini dei precedenti articoli 125 e 127.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 27 luglio 1910 · versione 0 su Normattiva