Art. 135
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[1]Il ministro della guerra ha facolta' di ritardare il passaggio alla milizia territoriale dei militari di 1ª e 2ª categoria sino ad un anno dopo i termini stabiliti dal precedente art. 125.
[2]In caso di mobilitazione il ministro stesso ha pure facolta' di colmare con uomini di milizia mobile le deficienze in reparti dell'esercito permanente e con uomini di milizia territoriale le deficienze in reparti di milizia mobile. Potra' anche costituire i reparti promiscuamente con uomini dell'esercito permanente, della milizia mobile e della milizia territoriale
Testo vigente dal 27 luglio 1910 al 16 dicembre 2010 · versione 8 su Normattiva