Art. 141
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Sempreche' riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi: A tre successive rafferme con premio i carabinieri reali, siano o no graduati, i sott'ufficiali degli stabilimenti militari di pena e delle compagnie di disciplina, i sottufficiali dei depositi cavalli stalloni, i musicanti ed i capi armaioli; A due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, i caporali, appuntati e soldati delle compagnie di sussistenza e depositi cavalli stalloni, i caporali e soldati musicanti, i caporali maniscalchi, i caporali e soldati trombettieri e i sellai.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 18 luglio 1891 · versione 0 su Normattiva