Art. 141
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[1]Sempreche' riuniscano i requisiti di cui nell'articolo precedente, possono essere ammessi:
[2]((1° a tre successivi rafferme con premio i carabinieri reali siano o no graduati, i sott'ufficiali musicanti, i sott'ufficiali trombettieri ed i capi armaiuoli;
[3]2° a due rafferme con premio i caporali ed appuntati delle compagnie di disciplina e degli stabilimenti militari di pena, non che quelli dei depositi cavalli stalloni, i caporali ed appuntati musicanti ed i caporali maniscalchi)).
Testo vigente dal 18 luglio 1891 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva