Art. 142
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[1]Il premio di rafferma e' di L. 150 annue.
[2]Finche' rimane sotto le armi, sempre pero' appartenendo alla truppa, il militare raffermato godra' di altrettanti di questi premi quante sono le rafferme contratte.
[3]Finche' il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo di rafferma ed il capitale di cui all'articolo seguente non possono cedersi ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato, che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 18 luglio 1891 · versione 0 su Normattiva