Art. 142
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[1]((Durante la prima rafferma il militare riceve un annuo premio di lire Durante la seconda e la terza rafferma, e finche' il militare raffermato rimane alle armi sempre appartenendo alla truppa, il premio annuo e' di lire 300.
[2]Finche' il militare raffermato rimane vincolato al servizio sotto le armi, il premio annuo e le indennita' di cui all'articolo seguente non possono cedersi, ne' sequestrarsi, eccetto il caso di debito verso lo Stato che sia dipendente dall'esercizio delle funzioni del militare o per causa di alimenti dovuti per legge)).
Testo vigente dal 18 luglio 1891 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva