Art. 145
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 luglio 1891 al 10 agosto 1901. Leggi il testo vigente →
[1]((Il militare raffermato con premio che sia promosso ufficiale o faccia passaggio al corpo invalidi e veterani, o che divenga inabile al servizio militare avanti di aver compiuto la prima rafferma, riceve, per una sola volta, una indennita' di lire 300 se ha compiuto il 1° anno di rafferma e di 600 se ha compiuto anche il secondo.
[2]Se pero' il raffermato diviene inabile al servizio per cause dipendenti dal servizio stesso, gli sara' corrisposta la stessa indennita' di lire 300 o 600 a seconda dei casi, anche per le seconde e terze rafferme in corso, oltre le indennita' di cui avesse acquistato diritto a senso dell'articolo 143.
[3]La stessa indennita' di lire 300 o 600 sara' corrisposta agli eredi del raffermato con premio morto prima di aver compiuto una rafferma.
[4]Le indennita' di cui all'articolo 143 divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime)).
Testo vigente dal 18 luglio 1891 al 10 agosto 1901 · versione 1 su Normattiva