Art. 145

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[1]Il militare raffermato con premio che sia promosso ufficiale o faccia passaggio al corpo invalidi e veterani, o che divenga inabile al servizio militare avanti di aver compiuto la prima rafferma, riceve, per una sola volta, una indennita' di lire 300 se ha compiuto il 1° anno di rafferma e di 600 se ha compiuto anche il secondo.

[2]Se pero' il raffermato diviene inabile al servizio per cause dipendenti dal servizio stesso, gli sara' corrisposta la stessa indennita' di lire 300 o 600 a seconda dei casi, anche per le seconde e terze rafferme in corso, oltre le indennita' di cui avesse acquistato diritto a senso dell'articolo 143.

[3]La stessa indennita' di lire 300 o 600 sara' corrisposta agli eredi del raffermato con premio morto prima di aver compiuto una rafferma. 2

[4]Le indennita' di cui all'articolo 143 divengono ereditarie dal giorno in cui il militare acquista diritto alle medesime.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 giugno 1901, n. 354

2

Il Regio Decreto 30 giugno 1901, n. 354, nel modificare l'art. 1, comma 1 della L. 28 giugno 1891, n. 315, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico, comma 1) che "Al terzo capoverso dell'articolo 145 della legge 28 giugno 1891, n. 315, stampato nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti la parola la rafferma va sostituita con quella di una rafferma".

Testo vigente dal 10 agosto 1901 al 16 dicembre 2010 · versione 2 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art145 · fonte su Normattiva