Art. 146
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[1]Perdono i benefizi inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, assegnati alla classe di punizione, passati alle compagnie di disciplina, che si rendano disertori, che contraggono matrimonio senza autorizzazione, o che incorrano in condanne a pene criminali dai tribunali ordinari od in qualunque condanna dai tribunali militari. La retrocessione dal grado, l'assegnazione alla classe di punizione e il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere preceduti da parere di una commissione di disciplina.
[2]Perdono egualmente questi benefizi in seguito a deliberazione di una commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta o commettano grave mancanza, o abbiano perduta la speciale qualita' per la quale ottennero la rafferma.
[3]In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dal solo obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, rimanendogli pero' illesi i diritti, ove ne abbia, alla capitalizzazione dei premi delle rafferme con premio antecedenti. Questi diritti gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore, sia condannato a pena criminale, al carcere, o alla reclusione militare, e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.
[4]Pei carabinieri reali la perdita del grado non trae seco come necessaria conseguenza la perdita della rafferma con premio, a meno che non venga pronunciata dalla commissione di disciplina.
Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 18 luglio 1891 · versione 0 su Normattiva