Art. 146
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[1]((Perdono i benefici inerenti alla rafferma in corso i militari che siano retrocessi di grado, o passati alle compagnie di disciplina, che si rendono disertori, che contraggono matrimonio senza autorizzazione, o che incorrono in condanna proferita dai tribunali ordinari, alle pene dell'ergastolo, della reclusione o della detenzione per qualunque tempo, od in qualunque condanna proferita dai tribunali ordinari o militari per reati previsti dal Codice penale per l'esercito.
[2]La retrocessione dal grado ed il passaggio alle compagnie di disciplina devono essere precedute da parere di una Commissione di disciplina.
[3]Perdono ugualmente questi benefizi, in seguito a deliberazione di una Commissione di disciplina, i militari che abbiano cattiva condotta, o commettano grave mancanza, od abbiano perduto la speciale qualita' per la quale ottennero la rafferma.
[4]In ciascuno dei casi preaccennati il militare rimane sciolto dall'obbligo di servizio sotto le armi contratto con la rafferma, rimanendogli pero' illesi i diritti, ove ne abbia, alle indennita' inerenti alle rafferme con premio antecedenti, a meno che sia stato condannato alle pene dell'ergastolo, o dell'interdizione perpetua dai pubblici uffici.
[5]Questi diritti poi gli vengono sospesi qualora egli si renda disertore o sia condannato ad una delle pene temporanee indicate nella prima parte di questo articolo e non ne rientra in possesso che dopo scontata la pena che gli fu inflitta.
[6]Pei carabinieri reali la perdita del grado non trae seco, come necessaria conseguenza, la perdita della rafferma con premio, a meno che venga pronunciata dalla Commissione di disciplina)).
Testo vigente dal 18 luglio 1891 al 16 dicembre 2010 · versione 1 su Normattiva