Art. 175

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Nei casi contemplati negli articoli 131 e 132 di chiamate alle armi per solo scopo di istruzione o di rassegne, di militari di qualunque categoria, quelli che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno assegnato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; quelli poi che, senza giusti motivi, non si fossero presentati dentro questo termine, saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare.

Testo vigente dal 30 agosto 1888 al 24 luglio 1906 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art175 · fonte su Normattiva