Art. 175

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[1]Nei casi contemplati negli articoli 131 e 132 di chiamate alle armi per solo scopo di istruzione o di rassegne, di militari di qualunque categoria, quelli che senza giusti motivi non si saranno presentati nel giorno assegnato, andranno soggetti a castighi disciplinari se si presenteranno prima dello spirare dell'ottavo giorno successivo; quelli poi che, senza giusti motivi, non si fossero presentati dentro questo termine, saranno puniti dai tribunali militari colla pena del carcere militare.

[2]((Le disposizioni del presente articolo saranno altresi' applicate agli ufficiali in congedo appartenenti a classi di leva ancora obbligate al servizio militare; essi, oltreche' nella pena del carcere militare, incorreranno nella dimissiono dal grado)).

Testo vigente dal 24 luglio 1906 al 16 dicembre 2010 · versione 3 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1888-08-06;5655~art175 · fonte su Normattiva