Art. 20
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[1]Gli ufficiali del Genio civile, provvisti di stipendio non superiore a L. 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo, durante il quale lo stipendio stesso non sia stato aumentato, o lo sia stato in misura inferiore al decimo. L'aumento dello stipendio per altra causa interrompe il sessennio in corso, e costituisce il punto di partenza dei nuovi aumenti sessennali, i quali pero' non potranno mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.
[2]Lo stipendio degli aiutanti principali, con gli aumenti sessennali, puo' arrivare sino a L. 4200, e quello degli archivisti a L. 3000.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 7 agosto 1908 · versione 0 su Normattiva