Art. 20
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 agosto 1908 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
[1]Gli ufficiali del Genio civile, provvisti di stipendio non superiore a L. 8000, hanno diritto all'aumento di un decimo del loro stipendio dopo ogni periodo sessennale di servizio attivo, durante il quale lo stipendio stesso non sia stato aumentato, o lo sia stato in misura inferiore al decimo. L'aumento dello stipendio per altra causa interrompe il sessennio in corso, e costituisce il punto di partenza dei nuovi aumenti sessennali, i quali pero' non potranno mai eccedere lo stipendio del grado o della classe superiore.
[2]((Lo stipendio degli ingegneri capi, con gli aumenti sessennali, puo' arrivare fino a L. 8400, quello degli aiutanti principali fino a L. 5000, quello degli archivisti fino a L. 4200, e quello degli uscieri fino a L. 1680)).
Testo vigente dal 7 agosto 1908 al 22 dicembre 2008 · versione 1 su Normattiva