Art. 21

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[1]Agli ufficiali del genio civile, che per ragione di servizio si trasferiscono o si trattengono temporaneamente fuori della loro ordinaria residenza, spettano le seguenti indennita' giornaliere e di viaggio:

[2]Presidente, presidenti di sezione del Consiglio superiore, ed ispettori superiori, indennita' giornaliera, L. 15, indennita' di viaggio per chilometro, L. 0.40.

[3]Ingegneri capi, id. id., L. 9, id. id., L. 0.30.

[4]Ingegneri ordinari ed allievi, id. id., L. 7.50, id. id, L. 0.30.

[5]Aiutanti principali ed aiutanti, id. id., L. 6, id. id., L. 0.25.

[6]L'indennita' chilometrica si applica tanto per l'andata quanto per il ritorno.

[7]Per le percorrenze di due chilometri dalla residenza non compete alcuna indennita'; per quelle da km. 2 a 4 compete la meta' dell'indennita' giornaliera; per quelle da km. 4 a 10 compete la indennita' chilometrica, e meta' della indennita' giornaliera.

[8]Nei viaggi sulle ferrovie spetta agli ispettori superiori ed ingegneri capi, in luogo della indennita' chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe, od agli ufficiali di ogni altro grado quello di seconda classe, aumentati rispettivamente del decimo del prezzo stesso.

[9]Sui piroscafi e' corrisposto invece il biglietto di prima classe per tutti gli ufficiali, sempre coll'aumento del decimo.

[10]Tanto pei viaggi sulle ferrovie, come per quelli sui piroscafi, e' tenuto conto delle riduzioni che fossero convenuto a favore degli impiegati governativi e dei biglietti di libera circolazione di cui taluni fossero muniti. L'aumento del decimo di cui sopra sara' in ogni caso calcolato sul prezzo intero.

[11]Agli ufficiali del genio civile che, per la direzione e sorveglianza di lavori straordinari compresi nel perimetro della citta', sede dell'ufficio, e nel raggio di km. 2 dalla detta sede, debbono fare gite, sara' corrisposta una indennita' giornaliera nella misura di un terzo di quella di cui nel presente articolo.

[12]Per le visite che nei casi previsti dalle leggi e dai regolamenti in vigore si eseguono dagli ufficiali del genio civile dietro domanda di privati o di enti, che non siano provincie o comuni, si accrescono di un terzo le indennita' di cui nel presente articolo.

Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 1 novembre 1908 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art21 · fonte su Normattiva