Art. 21
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[2]Presidente, presidenti di sezione del Consiglio superiore, ed ispettori superiori, indennita' giornaliera, L. 15, indennita' di viaggio per chilometro, L. 0.40.
[3]Ingegneri capi, id. id., L. 9, id. id., L. 0.30.
[4]Ingegneri ordinari ed allievi, id. id., L. 7.50, id. id, L. 0.30.
[5]Aiutanti principali ed aiutanti, id. id., L. 6, id. id., L. 0.25.
[6]L'indennita' chilometrica si applica tanto per l'andata quanto per il ritorno.
[7]Per le percorrenze di due chilometri dalla residenza non compete alcuna indennita'; per quelle da km. 2 a 4 compete la meta' dell'indennita' giornaliera; per quelle da km. 4 a 10 compete la indennita' chilometrica, e meta' della indennita' giornaliera.
[8]Nei viaggi sulle ferrovie spetta agli ispettori superiori ed ingegneri capi, in luogo della indennita' chilometrica, il rimborso del prezzo di un biglietto di prima classe, od agli ufficiali di ogni altro grado quello di seconda classe, aumentati rispettivamente del decimo del prezzo stesso.
[9]Sui piroscafi e' corrisposto invece il biglietto di prima classe per tutti gli ufficiali, sempre coll'aumento del decimo.
[10]Tanto pei viaggi sulle ferrovie, come per quelli sui piroscafi, e' tenuto conto delle riduzioni che fossero convenuto a favore degli impiegati governativi e dei biglietti di libera circolazione di cui taluni fossero muniti. L'aumento del decimo di cui sopra sara' in ogni caso calcolato sul prezzo intero.
[11]Agli ufficiali del genio civile che, per la direzione e sorveglianza di lavori straordinari compresi nel perimetro della citta', sede dell'ufficio, e nel raggio di km. 2 dalla detta sede, debbono fare gite, sara' corrisposta una indennita' giornaliera nella misura di un terzo di quella di cui nel presente articolo.
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 4 ottobre 1908, n. 621
2Il Regio Decreto 4 ottobre 1908, n. 621 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Nelle gite che gli ufficiali del Genio civile debbono fare per ragioni di servizio, e che richiedono piu' di un giorno di assenza dalla loro residenza, computato ciascun giorno fra una mezzanotte e la successiva, sara' corrisposto per ogni pernottazione l'aumento di 1/3 sulle indennita' giornaliere stabilite secondo i vari gradi e secondo i casi, dal primo e dall'ultimo comma dell'art. 21 della legge sull'ordinamento del Corpo Reale del Genio civile (testo unico 3 settembre 1906, n. 522)".
Regio Decreto 6 giugno 1912, n. 724
5con decorrenza dal 1 luglio 1912
Il Regio Decreto 6 giugno 1912, n. 724 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Agli ufficiali del genio civile che per esigenze di servizio relative ai lavori dipendenti dal terremoto del 28 dicembre 1908, devono effettuare gite nei Comuni compresi nell'elenco di cui all'art. 1° della legge 12 gennaio 1909, n. 12, usufruendo di vetture automobili fornite gratuitamente dall'Amministrazione dello Stato, dalle Provincie, dai Comuni e da altri enti, saranno corrisposte, a decorrere dal 1° luglio 1912, le seguenti indennita' chilometriche, in sostituzione di quelle stabilite dall'art. 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del genio civile 3 settembre 1906, n. 522: Ispettori superiori L. 0,15 per ogni chilometro. Ingegneri capi ed ingegneri L. 0,12 per ogni chilometro. Aiutanti principali ed aiutanti L. 0,10 per ogni chilometro".
Il D.L. Luogotenenziale 2 gennaio 1916, n. 20, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Agli ufficiali del genio civile, nei casi di gite di servizio fuori della loro ordinaria residenza, in cui si verifichino le condizioni previste dall'art. 1 del presente decreto, oltre alle indennita' giornaliere, saranno corrisposte per ogni chilometro le seguenti indennita', invece di quelle all'uopo stabilite dall'art. 21 del testo unico delle leggi sull'ordinamento del corpo R. del genio civile 3 settembre 1906, n. 522: Personale superiore, L. 0,06. Personale delle altre categorie, L. 0,05".
Testo vigente dal 1 gennaio 1916 al 1 aprile 1918 · versione 6 su Normattiva