Art. 31
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[1]Per la sorveglianza locale dei lavori e' addetto agli uffici del genio civile un personale di assistenti da assumersi in servizio a seconda dei bisogni e da pagarsi sul fondo delle opere.
[2]Quando sia richiesto da eccezionali esigenze di servizio, con decreto Ministeriale possono essere posti a disposizione degli uffici, aiuti provvisori per un determinato lavoro di tavolino o di campagna. Questo personale avventizio non potra' in nessun caso coprire posti superiori al grado di aiutante o di ingegnere allievo.
[3]Gli assistenti ed aiuti provvisori possono essere traslocati da un ufficio ad un altro, e sono licenziati quando, a giudizio dell'Amministrazione, cessi il bisogno dell'opera loro, o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio.
[4]L'Amministrazione, inoltre, non prende verun impegno circa la durata di servizio di questo personale provvisorio.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 7 agosto 1908 · versione 0 su Normattiva