Art. 31
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[1]((Quando sia richiesto da eccezionali esigenze di servizio possono essere assunti ingegneri provvisori, aiuti o disegnatori provvisori ed assistenti provvisori per un determinato lavoro di tavolino o di campagna.
[2]L'assunzione ed il licenziamento di questo personale provvisorio sono fatti dagli ingegneri capi degli uffici del genio civile, previe le autorizzazioni e con le norme stabilite nel regolamento pel personale del genio civile. Col regolamento saranno pure determinate la rimunerazione giornaliera e le indennita' spettanti al detto personale.
[3]Gli impiegati provvisori non hanno diritto a stabile collocamento, e sono licenziati quando, secondo il giudizio dell'Amministrazione, cessi il bisogno dell'opera loro, o si rendano immeritevoli di essere conservati in servizio)).
Testo vigente dal 7 agosto 1908 al 31 ottobre 1920 · versione 1 su Normattiva