Art. 39
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[1]Le promozioni da ingegnere di 1ª classe a ingegnere capo di 2ª, da ingegnere capo di 1ª a ispettore superiore di 2ª e quelle dalla 2ª alla 1ª classe degli ispettori superiori sono fatte esclusivamente per merito.
[2]Le altre promozioni di grado e di classe sono fatte meta' per merito e meta' per anzianita'.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 15 dicembre 1911 · versione 0 su Normattiva