Art. 39
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[1]Le promozioni da ingegnere di 1ª classe a ingegnere capo di 2ª, da ingegnere capo di 1ª a ispettore superiore di 2ª e quelle dalla 2ª alla 1ª classe degli ispettori superiori sono fatte esclusivamente per merito.
[2]Le altre promozioni di grado e di classe sono fatte meta' per merito e meta' per anzianita'. 6
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 7 settembre 1911, n. 1249
6Il Regio Decreto 7 settembre 1911, n. 1249 ha disposto (con l'art. 84, comma 1) che "Nelle promozioni, che a norma dell'art. 39 del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, hanno luogo per meta' in ordine di anzianita' e meta' per merito; il turno di merito ha la precedenza su quello di anzianita'".
Testo vigente dal 15 dicembre 1911 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva