Art. 39

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 dicembre 1911 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

[1]Le promozioni da ingegnere di 1ª classe a ingegnere capo di 2ª, da ingegnere capo di 1ª a ispettore superiore di 2ª e quelle dalla 2ª alla 1ª classe degli ispettori superiori sono fatte esclusivamente per merito.

[2]Le altre promozioni di grado e di classe sono fatte meta' per merito e meta' per anzianita'. 6

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 7 settembre 1911, n. 1249

6

Il Regio Decreto 7 settembre 1911, n. 1249 ha disposto (con l'art. 84, comma 1) che "Nelle promozioni, che a norma dell'art. 39 del testo unico di leggi, approvato con R. decreto 3 settembre 1906, n. 522, hanno luogo per meta' in ordine di anzianita' e meta' per merito; il turno di merito ha la precedenza su quello di anzianita'".

Testo vigente dal 15 dicembre 1911 al 22 dicembre 2008 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1906-09-03;522~art39 · fonte su Normattiva