Art. 42
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Per i provvedimenti relativi al personale del genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, e' chiesto il voto consultivo di un Comitato, presieduto dal sottosegretario di Stato, e composto del presidente e dei presidenti effettivi di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dei direttori generali di ponti e strade delle opere idrauliche e delle bonifiche e porti e di quattro ispettori superiori preposti a compartimenti, oltre quelle altre persone che fossero designate da leggi speciali. Questi ultimi rimangono in carica due anni e sono sostituiti due per ogni anno. Dopo il primo anno sono estratti a sorte i due che devono cessare dalle funzioni.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 18 agosto 1911 · versione 0 su Normattiva