Art. 42
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[1]((Per i provvedimenti relativi al personale del genio civile, secondo le disposizioni dei regolamenti, e' chiesto il voto consultivo di un comitato presieduto dal ministro o dal sottosegretario di Stato e composto del presidente e dei presidenti di sezione del Consiglio superiore dei lavori pubblici, del presidente, del Magistrato alle acque per le provincie Venete e di Mantova, dei direttori generali al Ministero dei lavori pubblici, del funzionario incaricato della direzione dei servizi del segretariato generale del detto Ministero, di quattro ispettori superiori del genio civile preposti a compartimenti.
[2]Questi ultimi rimangono in carica due anni, e sono sostituiti due per ogni anno.
[3]Il presidente del Magistrato alle acque e', in caso di assenza o di impedimento, sostituito da uno degli ispettori superiori del genio civile addetti al Magistrato, all'uopo designato, su proposta del presidente e per un biennio dal ministro dei lavori pubblici.
[4]Un impiegato designato dal ministro, esercita le funzioni di segretario)).
Testo vigente dal 18 agosto 1911 al 22 dicembre 2008 · versione 3 su Normattiva