Art. 45
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[1]Gli ufficiali del genio civile possono, con decreto ministeriale, essere distaccati temporaneamente a servizio di Provincie, di Comuni, Consorzi od altri enti per lo studio e l'esecuzione di opere pubbliche concesse o sussidiate dallo Stato, salve le disposizioni dell'art. 54.
[2]Detti ufficiali continuano a far parte del Real corpo del genio civile, conservando ogni diritto di anzianita', di sessenni, di promozioni, di collocamento a riposo, come se prestassero servizio attivo nei lavori dello Stato, ma rimangono fuori ruolo, in soprannumero nel rispettivo grado e classe, senza stipendio.
[3]Gli enti a servizio dei quali passano i detti ufficiali devono versare nelle casse dello Stato l'importo delle ritenute ordinarie per pensione nella misura dovuta dagli ufficiali medesimi.
[4]Al cessare dell'incarico il funzionario, per riprendere il posto che gli spetta nel ruolo, dovra' attendere che si verifichi la necessaria vacanza.
Testo vigente dal 6 ottobre 1906 al 1 maggio 1919 · versione 0 su Normattiva