Art. 45
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ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. LUOGOTENENZIALE 4 MAGGIO 1919, N. 667, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 17 APRILE 1925, N. 473 12
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 5 ottobre 1920, n. 1431
12La L. 5 ottobre 1920, n. 1431, nel modificare l'art. 9 del D.L. Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 14, comma 1) che "Per un periodo di tre anni, a decorrere dalla data della presente legge, e' sospesa l'applicazione dell'art. 9 del decreto Luogotenenziale 4 maggio 1919, n. 667".
Testo vigente dal 31 ottobre 1920 al 22 dicembre 2008 · versione 10 su Normattiva