Art. 24
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[1]La disponibilita' non potra' durare oltre due anni.
[2]L'aspettativa per infermita' cessera' col cessare della causa per la quale fu concessa, od in ogni caso non potra' continuare al di la' di due anni.
[3]L'aspettativa per motivi di famiglia non eccedera' la durata di un anno.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva