Art. 24

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[1]La disponibilita' non potra' durare oltre due anni.

[2]L'aspettativa per infermita' cessera' col cessare della causa per la quale fu concessa, od in ogni caso non potra' continuare al di la' di due anni.

[3]L'aspettativa per motivi di famiglia non eccedera' la durata di un anno.

Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

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urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art24 · fonte su Normattiva