Art. 24

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 gennaio 1924 al 10 febbraio 2011. Leggi il testo vigente →

[1]Testo unico-art. 24

[2]((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2960)) 4

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960

4

Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ha disposto (con l'art. 122, comma 1) che "Per gli impiegati che si trovino in aspettativa per motivi di salute all'entrata in vigore del presente decreto, resta ferma la disposizione dell'art. 24 del testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, agli effetti della durata massima della aspettativa in corso".

Testo vigente dal 21 gennaio 1924 al 10 febbraio 2011 · versione 4 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art24 · fonte su Normattiva