Art. 51
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[1]La sospensione dallo stipendio puo' durare da un giorno ad un mese: non esonera l'impiegato dal servizio e non produce perdita di anzianita'.
[2]La sospensione dal grado e dallo stipendio puo' durare da un mese e un giorno a sei mesi, ed importa, oltre la perdita dello stipendio, la esonerazione dal servizio. Essa inoltro fa perdere all'impiegato l'anzianita' per tutto il tempo della sua durata.
[3]La sospensione dallo stipendio puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente censura o por una maggiore gravita' delle cause indicato nel precedente articolo;
- b)per lieve insubordinazione;
- c)per qualsiasi mancanza che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi.
[4]La sospensione dal grado e dallo stipendio puo' essere inflitta:
- a)per recidiva nei fatti che diedero motivo a precedente sospensione dallo stipendio e per una maggiore gravita' delle cause indicate in questo e nell'art. 50;
- b)per grave insubordinazione;
- c)per pregiudizio recato agl'interessi dello Stato o a quelli dei privati nei loro rapporti con lo Stato e derivato da negligenza nell'adempimento dei doveri di ufficio;
- d)per inosservanza del segreto d'ufficio, anche se non abbia prodotto conseguenze dannose;
- e)per offesa al decoro dell'Amministrazione;
- f)per uso dell'impiego per fini personali;
- g)per qualunque manifestazione collettiva che miri a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o a diminuirne la autorita'.
[5]La sospensione e' inflitta con decreto Ministeriale, che deve essere preceduto dal parere del Consiglio di disciplina, se trattasi di sospensione dal grado e dallo stipendio. Contro il decreto e' ammesso, entro quindici giorni dalla notificazione, il ricorso in via gerarchica al Governo del Re. Sul ricorso dove essere sempre udito il Consiglio di disciplina.
[6]I provvedimenti presi in seguito a deliberazione del Consiglio dei ministri sono definitivi.
Testo vigente dal 15 dicembre 1908 al 21 gennaio 1924 · versione 0 su Normattiva