Art. 51

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[1]Testo unico-art. 51

[2]PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL REGIO DECRETO 30 DICEMBRE 1923, N. 2960 4 5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960

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Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960 ha disposto (con l'art. 123, comma 1) che "Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili le sanzioni stabilite dal testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con Regio decreto 22 novembre 1908, n. 693, con le norme del testo unico medesimo e del regolamento approvato con Regio decreto 24 novembre 1908, numero 756".

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Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, come modificato dal Regio Decreto 3 aprile 1926, n. 629, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le mancanze disciplinari commesse prima della entrata in vigore del presente decreto, sono applicabili le sanzioni stabilite dal testo unico di legge sullo stato degli impiegati civili, approvato con R. decreto 22 novembre 1908, n. 693, ferma l'osservanza delle disposizioni del presente decreto per quanto riguarda le forme del procedimento disciplinare e la competenza a giudicare della Commissione di disciplina". Il Regio Decreto 3 aprile 1926, n. 629, nel modificare l'art. 123 del Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, ha conseguentemente disposto (con l'art. 2, comma 2) che la presente modifica ha effetto a decorrere dal 20/04/1926.

Testo vigente dal 5 maggio 1926 al 10 febbraio 2011 · versione 5 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1908-11-22;693~art51 · fonte su Normattiva