Art. 2 (Allegato I)
[1]Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e successivamente, ad ogni fine di semestre, gli Istituti di emissione trasmetteranno al Ministero del tesoro l'elenco degli Istituti e delle ditte bancarie, le cui firme, oltre quelle dei corrispondenti diretti del tesoro, essi considerano di primo ordine, agli effetti di che all'articolo precedente.
[2]Il ministro del tesoro avra' sempre la facolta' di ordinare la eliminazione di uno o piu' nomi d'Istituti o ditte dal detto elenco.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva