Art. 2 (Allegato I)

[1]Entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto e successivamente, ad ogni fine di semestre, gli Istituti di emissione trasmetteranno al Ministero del tesoro l'elenco degli Istituti e delle ditte bancarie, le cui firme, oltre quelle dei corrispondenti diretti del tesoro, essi considerano di primo ordine, agli effetti di che all'articolo precedente.

[2]Il ministro del tesoro avra' sempre la facolta' di ordinare la eliminazione di uno o piu' nomi d'Istituti o ditte dal detto elenco.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~allegato-i-art2 · fonte su Normattiva