Art. 4 (Allegato I)
[1]Sono ammessi a far parte della riserva utile per la circolazione degli Istituti di emissione, nei limiti indicati nell'art. 1, i crediti in conto corrente e perfettamente disponibili, in oro o in valuta a pieno titolo dell'Unione latina, a vista o a termine non eccedente i quindici giorni, che gli Istituti di emissione abbiano all'estero presso le grandi Banche di emissione o le Banche e i banchieri corrispondenti diretti del tesoro.
[2]Gli Istituti di emissione che intendono valersi di questa disposizione, devono trasmettere al Ministero del tesoro, insieme ad ogni situazione, i certificati comprovanti l'esistenza effettiva dei detti crediti, rilasciati dagli Istituti o dai banchieri debitori con riferimento alla sera del 10, del 20 e dell'ultimo giorno di ciascun mese.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva