Art. 123
[2]Alla fine di ciascun triennio il ministro del tesoro ordinera' una ispezione straordinaria degli Istituti di emissione, a mezzo di ufficiali dallo Stato, che non abbiano preso parte a precedenti ispezioni sull'Istituto, intorno al quale debbono riferire.
[3]Le relazioni sopra tali ispezioni saranno presentate al Parlamento entro tre mesi.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva