Art. 2 (Allegato II)

Sono assolutamente escluse dalla concessione, di che all'articolo precedente, le cambiali rinnovate in tutto o soltanto in parte, per prorogare interamente o parzialmente il pagamento del debito, e quelle cambiali che risultino create per l'estinzione del debito in corso.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~allegato-ii-art2 · fonte su Normattiva