Art. 2 (Allegato II)
Sono assolutamente escluse dalla concessione, di che all'articolo precedente, le cambiali rinnovate in tutto o soltanto in parte, per prorogare interamente o parzialmente il pagamento del debito, e quelle cambiali che risultino create per l'estinzione del debito in corso.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva