Art. 19

[1](Art. 6 e 11 (comma primo), legge 10 agosto 1893, n. 449 - Art. 2, legge 16 febbraio 1899, n. 45).

[2]Il debito degli Istituti rappresentato da paghero' o vaglia cambiari, assegni bancari, fedi di credito o altri titoli diversi dai biglietti emessi, ma pagabili a vista, deve essere garantito con speciale riserva, eguale almeno al 40 per cento del debito stesso, composta per il 33 per cento in moneta legale italiana metallica, in monete estere ammesse a corso legale nel Regno e in verghe d'oro; e per il rimanente puo' anche essere composta di cambiali sull'estero, con firme di prim'ordine, riconosciute come tali anche dal Ministero del tesoro.15

[3]La parte metallica di questa riserva deve essere composta almeno per tre quarti in oro.

[4]Le monete divisionali di argento vi possono essere imputate nella misura indicata nell'art. 11.

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1922

15

con decorrenza dal 1 ottobre 1919

Il Regio Decreto 28 settembre 1919, n. 1922 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "La speciale riserva prescritta per i debiti a vista degli Istituti di emissione dall'art. 19 del testo unico di legge approvato con il R. decreto del 28 aprile 1910, n. 204, e' ridotta dal 40 al 20% e dovra' essere composta interamente da moneta legale italiana metallica, da monete estere ammesse a corso legale nel Regno, ed in verghe d'oro". Ha inoltre disposto (con l'art. 8, comma 1) che la presente modifica si applica a decorrere dal 1° ottobre 1919.

Testo vigente dal 6 novembre 1919, tuttora in vigore · versione 15 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art19 · fonte su Normattiva