Art. 3 (Allegato III)
[1]Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare a saggio di favore i detti effetti cambiari, che abbiano una scadenza non superiore ai quattro mesi.
[2]Sopra il prezzo che, a termini del contratto, sara' pagato dal compratore alla consegna del minerale, l'Istituto possessore degli effetti cambiari ha diritto di prelazione sino a concorrenza del credito risultante dalle cambiali stesse.
[3]Per l'esercizio di tale diritto, la parte di prezzo, corrispondente a quella gia' anticipata al Consorzio dagli Istituti, deve essere versata un conto corrente speciale che il Banco di Sicilia, come cassiere del Consorzio, terra' a disposizione degli Istituti sovventori, previa, occorrendo, regolare notifica del loro credito da farsi al Banco stesso nell'anzidetta sua qualita'.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva