Art. 3 (Allegato III)

[1]Gli Istituti di emissione sono autorizzati a scontare a saggio di favore i detti effetti cambiari, che abbiano una scadenza non superiore ai quattro mesi.

[2]Sopra il prezzo che, a termini del contratto, sara' pagato dal compratore alla consegna del minerale, l'Istituto possessore degli effetti cambiari ha diritto di prelazione sino a concorrenza del credito risultante dalle cambiali stesse.

[3]Per l'esercizio di tale diritto, la parte di prezzo, corrispondente a quella gia' anticipata al Consorzio dagli Istituti, deve essere versata un conto corrente speciale che il Banco di Sicilia, come cassiere del Consorzio, terra' a disposizione degli Istituti sovventori, previa, occorrendo, regolare notifica del loro credito da farsi al Banco stesso nell'anzidetta sua qualita'.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~allegato-iii-art3 · fonte su Normattiva