Art. 4 (Allegato III)
[1]Gli Istituti di emissione sono parimente autorizzati a scontare a saggio di favore gli effetti cambiari a scadenza non superiore a quattro mesi, emessi dalla Banca autonoma di credito minerario, a condizione che siano regolarmente cedute in garanzia fedi di deposito e note di pegno su zolfo, per un importo pari agli effetti da scontarsi.
[2]La Banca di credito minerario e il Banco di Sicilia, quale cassiere del Consorzio zolfifero, stabiliranno d'accordo le norme per regolare la eventuale sostituzione delle fedi di deposito e delle note di pegno che prima della scadenza degli effetti scontati fossero estinte e per assicurare il pagamento degli effetti medesimi.
[3]Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
[4]Dato a Roma, addi' 9 febbraio 1908.
[5]VITTORIO EMANUELE.
[6]Giolitti - Carcano - Cocco-Ortu - Lacava.
[7]Visto, Il guardasigilli: Orlando.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva