Art. 1 (Allegato II)
[1]Allegato II.
[2]R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639, che autorizza gli Istituti di emissione a concedere sconti di effetti cambiari, con firme di primo ordine, ad una ragione inferiore alla normale.
[3](Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del 6 novembre 1805, n. 261).
[4]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione
[5]RE D'ITALIA
[6]Veduto l'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione;
[7]Veduto l'articolo 35 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per i provvedimenti di finanza e di tesoro;
[8]Veduto l'articolo 26 dell'allegato P approvato coll'articolo 26 della citata legge 8 agosto 1895;
[9]Sulla proposta del ministro del tesoro;
[10]Abbiamo decretato e decretiamo:
[11]Art. 1 (2).
[12]Gli Istituti di emissione, tenuto conto delle rispettive disponibilita' di fondi e delle condizioni del mercato, e purche' l'ammontare della circolazione del biglietti rispettiva non ecceda i limiti normali segnati dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono autorizzati a scontare ad una ragione inferiore alla normale - da determinarsi ogni tre mesi con decreto Ministeriale, intesi gli Istituti di emissione, ma che non potra' in nessun caso essere inferiore al tre e mezzo per cento - cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non superiore a tre mesi dalla data dello sconto.
[14]Vedasi quanto alla determinazione del saggio ridotto l'art. 28 del testo precitato.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva