Art. 1 (Allegato II)

[1]Allegato II.

[2]R. decreto 25 ottobre 1895, n. 639, che autorizza gli Istituti di emissione a concedere sconti di effetti cambiari, con firme di primo ordine, ad una ragione inferiore alla normale.

[3](Pubblicato nella Gazzetta ufficiale del Regno del 6 novembre 1805, n. 261).

[4]UMBERTO I per grazia di Dio e per volonta' della Nazione

[5]RE D'ITALIA

[6]Veduto l'articolo 4 della legge 10 agosto 1893, n. 449, per il riordinamento degli Istituti di emissione;

[7]Veduto l'articolo 35 della legge 8 agosto 1895, n. 486, per i provvedimenti di finanza e di tesoro;

[8]Veduto l'articolo 26 dell'allegato P approvato coll'articolo 26 della citata legge 8 agosto 1895;

[9]Sulla proposta del ministro del tesoro;

[10]Abbiamo decretato e decretiamo:

[11]Art. 1 (2).

[12]Gli Istituti di emissione, tenuto conto delle rispettive disponibilita' di fondi e delle condizioni del mercato, e purche' l'ammontare della circolazione del biglietti rispettiva non ecceda i limiti normali segnati dall'articolo 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, sono autorizzati a scontare ad una ragione inferiore alla normale - da determinarsi ogni tre mesi con decreto Ministeriale, intesi gli Istituti di emissione, ma che non potra' in nessun caso essere inferiore al tre e mezzo per cento - cambiali presentate e garantite da firme commerciali e bancarie di primo ordine, aventi una scadenza non superiore a tre mesi dalla data dello sconto.

[13]---------------- (2) Al riferimento all'art. 2 della legge 10 agosto 1893, n. 449, deve ritenersi sostituito quello all'art. 6 del nuovo testo unico di legge.

[14]Vedasi quanto alla determinazione del saggio ridotto l'art. 28 del testo precitato.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~allegato-ii-art1 · fonte su Normattiva