Art. 10
[1](Art. 17, legge 7 aprile 1881, n. 133).
[2]Il Governo del Re potra' ricevere nelle sue casse i biglietti degli Istituti di emissione, anche quando non avranno piu' corso legale.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva