Art. 100
[2]E' data facolta' ai delegati dei Crediti fondiari degli Istituti di emissione, che si presentino con certificato catastale storico, riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali o di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva