Art. 100

[1](Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 10, legge 7 luglio 1905, n. 350.

[2]E' data facolta' ai delegati dei Crediti fondiari degli Istituti di emissione, che si presentino con certificato catastale storico, riguardante determinati fondi, di fare ricerche sui registri catastali o di ricavare senza spesa le memorie e gli appunti necessari al disimpegno dell'incarico loro affidato.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art100 · fonte su Normattiva