Art. 101

[1](Art. 12, legge 7 luglio 1905, n. 349 - Art. 11, legge 7 luglio 1905, n. 350).

[2]E' prorogato fino al 31 dicembre 1916 il termine stabilito dall'articolo 31 della legge 4 giugno 1896, n. 183, per godere il beneficio della riduzione ad un quarto delle tasse di registro per gli atti di trapasso e di cessione ivi contemplati che, in dipendenza dei mutui stipulati sino al 31 dicembre 1895, si faranno dai Crediti fondiari.

Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

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urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art101 · fonte su Normattiva