Art. 148
[1]Sono conservate tutte le riduzioni al quarto previste dall'art. 147 (comma 2°) nonche' la riduzione al quarto della tassa di registro sui contratti di prestito, alle cooperative per case popolari od economiche ed agli istituti autonomi cui, posteriormente alla loro legale costituzione, sia venuto a mancare qualcuno dei requisiti prescritti dall'art. 65 della legge di registro, che non sia pero' quello della mutualita'.
[2]Peraltro la tassa di registro per l'acquisto delle aree e' pagata in ragione normale, da ridursi poi alla misura di favore del quarto, quando sulle aree acquistate sieno costruite le case nelle condizioni previste dalla legge. In tal caso sara' rimborsata l'eccedenza della tassa pagata. Il rimborso della detta eccedenza dovra' essere chiesto dalla cooperativa o dall'istituto nel termine di sei mesi dalla data del collaudo della casa.
[3]Gli eventuali contratti di mutuo suppletivo sono pero' assoggettati a tassa fissa.
Testo vigente dal 5 agosto 1938, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva