Art. 103
[1](Art. 3, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Nessun diritto o compenso e' dovuto all'Erario nel caso di restituzione anticipata di mutuo fondiario fatta mediante stipulazione d'un nuovo mutuo ipotecario con altri Istituti, purche' la somma e la durata del nuovo mutuo non siano inferiori al capitale ancora dovuto ed agli anni che rimangono a decorrere.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva