Art. 107
[1](Art. 7, allegato S alla legge 8 agosto 1895, n. 486).
[2]Per la nomina, la revoca e la surrogazione del sequestratario, di cui alla lettera b dell'articolo 23 del citato testo unico delle leggi sul Credito fondiario, e per la cauzione che possa da lui venire richiesta, il presidente del tribunale dovra' conformarsi alle proposte degli Istituti di Credito fondiario degli Istituti di emissione.
Testo vigente dal 27 maggio 1910, tuttora in vigore · versione 0 su Normattiva