Art. 7
[3]Parimente resta esclusa dagli stessi limiti la circolazione dei biglietti corrispondente alle anticipazioni fatte dagli Istituti dello Stato, di cui all'art. 25.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 17 giugno 1928, n. 1377
22Il Regio Decreto 17 giugno 1928, n. 1377 ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Sono altresi' abrogate le disposizioni degli articoli 6 e 7 del testo unico di legge approvato col R. decreto 28 aprile 1910, n. 204, [...], le quali siano incompatibili col presente decreto".
Testo vigente dal 1 gennaio 1928, tuttora in vigore · versione 24 su Normattiva