Art. 112

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[1](Art. 8, allegato P alla legge 8 agosto 1895, n. 486 - Art. 4, legge 1° febbraio 1901, n. 24).

[2]La Commissione permanente, quando ne sia richiesta dal ministro del tesoro, estendera' il suo esame sopra:

  • a)le proposte di modificazioni allo statuto della Banca d'Italia nei limiti delle leggi;
  • b)le proposte di modificazioni che si credesse necessario introdurre negli statuti e nei regolamenti dei Banchi di Napoli e di Sicilia;
  • c)e, in generale, sopra tutti i provvedimenti indispensabili alla attuazione della presente legge.

[3]Alla Commissione e' comunicata, per il suo parere, la relazione di cui nell'art. 47 del presente testo unico.

Testo vigente dal 27 maggio 1910 al 12 gennaio 2006 · versione 0 su Normattiva

Spiegazione

Che cosa dice, in parole semplici

Spiegazione generata

Un modello riformula il testo della norma. Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:regio.decreto:1910-04-28;204~art112 · fonte su Normattiva